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PENNONI E
BANDIERE dr REDAELLI |
L’esposizione corretta
della bandiera. |
La bandiera nazionale, se esposta assieme a quella europea, deve
avere le stesse dimensioni, uguale materiale e issata su pennoni della stessa
altezza; inoltre deve rimanere a destra. Quando le bandiere sono esposte affiancate su tre pennoni, la
bandiera nazionale va messa sul pennone centrale, va alzata per prima e
ammainata per ultima. I più
accorti potranno (come tradizione vuole) alzare le bandiere tutti i giorni,
non prima del levar del sole e ammainarle al tramonto. |
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Pennoni
e Bandiere Redaelli Vicinale
dei Meiani n°90 20831
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Decreto del Presidente
della Repubblica (D.P.R. n° 121 del 7
aprile 2000) |
Regolamento recante
disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici |
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, quinto comma, della
Costituzione; VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 5
febbraio 1998, n. 22; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.400; RITENUTO che a norma dell'articolo 1, comma
2, della legge 5 febbraio1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le
commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni
attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana
e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a), b), d) ed e), e del comma 2, della stessa legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTI i pareri delle commissioni
parlamentari competenti per materia; UDITO il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del
20 settembre 1999; VISTA la deliberazione del Consiglio dei
Ministri adottata nella EMANA il seguente
regolamento: CAPO I Esposizione delle
bandiere all'esterno degli edifici pubblici ART. 1 1. La
bandiera della Repubblica e quella dell'Unione europea vengono a) all'esterno degli
edifici ove hanno sede i Commissari del Governo presso le Regioni e i
rappresentanti del governo nelle Province; b) all'esterno delle
sedi degli altri uffici periferici dello Stato di livello dirigenziale
generale o dirigenziale, aventi una circoscrizione territoriale non inferiore
alla provincia; c) all'esterno delle
sedi centrali delle autorità indipendenti e degli enti pubblici di carattere
nazionale, nonché di loro uffici periferici 2. Le
bandiere vengono inoltre esposte sugli altri edifici sede di uffici
pubblici ed istituzioni: a) nelle giornate del
7 gennaio (festa del tricolore), 11 febbraio(patti lateranensi), 25 aprile
(liberazione), 1 maggio (festa del lavoro), 9 maggio b) nella giornata del
24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) unitamente alla bandiera delle
Nazioni Unite; c) in altre ricorrenze
e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto; 3. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge,
per "uffici giudiziari" s'intendono le sedi di tutti gli uffici
giudicanti previsti dall'articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12,
e di tutti gli uffici del pubblico ministero costituiti presso di essi ai
sensi dell'articolo 2 4. Ai
fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera e), della legge,
le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado,
istituite dallo Stato, e nelle sedi degli organi centrali di governo di
ciascuna università, nonché nelle sedi principali delle singole facoltà e
scuole. 5. Nelle
occasioni indicate al comma 2, sugli edifici già quotidianamente imbandierati
si potranno esporre ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella
europea. ART. 2 1. La
bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono
esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza. 2. La
bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed 3. La
bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione. ART. 3 1. In segno
di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono
adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo ART. 4 1. Salvi i
casi indicati all'articolo 1, comma 2, il tempo di esposizione esterna delle
bandiere è regolato secondo quanto previsto dai commi seguenti. 2. Le
bandiere all'esterno degli edifici pubblici di cui all'articolo2, comma 1,
lettere a), b) e d) della legge, nonché di quelli di cui
all'articolo1, comma 1, del presente regolamento, sono esposte in
corrispondenza dell'orario di attività dei rispettivi uffici. 3. Le
bandiere all'esterno delle scuole e delle università statali sono esposte nei
giorni di lezioni e di esami. 4. Le
bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi
elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di
sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio. 5.
L'esposizione delle bandiere all'esterno delle rappresentanze diplomatiche,
degli uffici consolari e degli istituti italiani di cultura all'estero è 6. Tranne
il caso di cui al comma 4, le bandiere, di norma, non sono alzate prima del
levare del sole e sono ammainate al tramonto. In ogni caso l'esposizione
esterna delle bandiere nelle ore notturne è consentita solo a condizione che
il luogo sia adeguatamente illuminato. |
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CAPO II ART. 5 1. Se la
bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo
posto. 2. Nelle
pubbliche cerimonie funebri sono applicate alle bandiere due strisce di velo
nero. CAPO III ART.6 1.
All'interno degli uffici pubblici la bandiera della Repubblica e la bandiera
dell'Unione europea sono esposte negli uffici: a) dei membri del
Consiglio dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato; b) dei dirigenti
titolari delle direzioni generali od uffici equiparati nelle amministrazioni
centrali dello Stato nonché dei dirigenti preposti ad uffici periferici dello
Stato aventi una circoscrizione territoriale non inferiore alla provincia; c) dei titolari della massima
carica istituzionale degli enti pubblici di dimensione nazionale, e dei
titolari degli uffici dirigenziali corrispondenti a quelli di cui alla
lettera b), d) dei titolari della
massima carica istituzionale delle autorità indipendenti; e) dei dirigenti degli
uffici giudiziari indicati nell'articolo 1, comma 3; f) i capi delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari e degli istituti italiani
di cultura all'estero. Per i consoli onorari l'esposizione é facoltativa. 2. La
bandiera nazionale e quella europea sono esposte nelle aule di 3. Nei
luoghi indicati nel comma 1 si espone anche il ritratto del Capo ART.7 1. Nei casi
indicati nell'articolo 6, le bandiere nazionale ed europea, Capo IV ART.8 1.
All'esterno e all'interno degli edifici pubblici si
espongono ART.9 1. Le bandiere sono esposte in buono stato e
correttamente dispiegate; 2. Su ciascuna asta
si espone una sola bandiera. ART. 10 1. Ogni
ente designa i responsabili alla verifica della esposizione corretta delle
bandiere all'esterno e all'interno. 2. I
rappresentanti del governo nelle province vigilano sull'adempimento delle
disposizioni sulla esposizione delle bandiere. ART. 11 1. Sono
fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di
altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche
consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale. ART. 12 1. L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle
sedi delle Regioni e degli enti locali è oggetto dell'autonomia normativa e
regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera
nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o
gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di
quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. |
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